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I
fondatori dell'Associazione
Maria
Luisa Mirabella Pinarello e Sergio Pinarello
siamo Maria Luisa Mirabella (Marilù) e Sergio Pinarello, ci siamo
conosciuti nel 1996, abbiamo scoperto che la nostra ricerca di crescita
personale e spirituale negli anni aveva avuti uno sviluppo simile, entrambi
amavamo leggere lo steso genere di libri, entrambi ci eravamo formati
attraverso studi filosofici, spirituali e psicologici. Il nostro incontro
ha reso evidente il nostro desiderio di metterci a disposizione del nostro
prossimo per condividere le nostre ricerche e le nostre scoperte. La nostra
unione ci ha condotto a concepire e a partorire il "Corso delle Relazioni",
al quale è seguita, dopo pochi mesi la stesura del nostro primo
libro: "La Relazione d'Amore", seguito a pochi mesi dal secondo libro:
"Da single a coppia" (edito da L'Età dell'Acquario-Lindau-TO).
La
costituzione di un Circolo, che permettesse l'insegnamento e la formazione
di gruppi di lavoro per la crescita personale e spirituale, nacque qualche
mese prima del nostro matrimonio, ed esattamente il 15 febbraio del 1997
vide la "luce" il Circolo Culturale VIP ViviamoInPositivo.
Nell'anno
2000 con l'ingresso dei primi volontari-clown (vedi sito: http://www.clownterapia.it)
il Circolo ViviamoInPositivo ha "cambiato faccia" e nel gennaio
2002, con una variazione dello Statuto, è divenuto a tutti gli
effetti, Associazione di Volontariato, regolarmente iscritta al registro
regionale del Piemonte e della Provincia di Torino e quindi ONLUS.
Per proseguire il percorso di formazione di formazione nella crescita
personale e spirituale iniziato con ViviamoInPositivo, i fondatori, Marilù
e Sergio hanno creato il 21 marzo 2002 una nuova Associazione, denominata:
VIP-FORMAZIONE, i cui iscritti possono
usufruire di corsi di formazione, stage, seminari e quant'altro sia utile
a favorirne la crescita personale e spirituale.
Ambedue
le Associazioni, seppure in maniera diversa si occupano di solidarietà.
VIP ViviamoInPositivo attraverso il servizio dei volontari-clown negli
ospedali, case di cura, comunità, ecc. e VIP-FORMAZIONE attraverso
la formazione e l'insegnamento di pensiero positivo e educazioen al buon
umore e attraverso il servizio e la collaborazione con le Suore della
Provvidenza per la loro missione in Myanmar.
Nel
2002 E' nata SOLIDARMONDO, ONLUS confederazione di tutte le Associazioni
che collaborano con le missioni delle Suore della Provvidenza di Roma,
di cui VIP fa parte.
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SOLIDARMONDO
per la cooperazione internazionale - ONLUS
STATUTO
Art. 1
(Costituzione) 1. Ad opera di gruppi, organizzazioni e organismi di
volontariato, che agiscono a livello locale, nazionale ed internazionale
è costituita un'Associazione di volontariato denominata "SOLIDARMONDO
- per la cooperazione internazionale - ONLUS"; di seguito chiamata
"SOLIDARMONDO".
L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione
di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve
ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo
viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.2.
L'Associazione, giuridicamente costituita, ha sede in Roma. Può,
con delibera del consiglio direttivo, istituire sedi secondarie, uffici
di rappresentanza e simili in Italia e all'estero.3. Solidarmondo è
un'Associazione democratica, apartitica e aconfessionale, a carattere
volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e della
tutela dei diritti dell'infanzia nel mondo.
Art. 2
(Finalità)1. L'Associazione non ha fine di lucro e intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse
da quelle sotto elencate.
L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente
connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative
o complementari delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.2. Le
finalità dell'Associazione sono:
a) collegare e rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale
i gruppi e le organizzazioni aderenti;
b) restituire all'infanzia la dignità dovuta e garantirle pari
opportunità di vita senza discriminazioni di sesso, etnia, religione
e credo politico;
c) impegnarsi per la coscientizzazione dei cittadini sui doveri della
solidarietà tramite la diffusione di notizie sulle realtà
più povere e svantaggiate del mondo;
d) offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai
volontari;
3. L'Associazione realizza i propri fini mediante le seguenti attività:
a. attuazione di sostegni o adozioni a distanza, che abbiano come fine
quello di dare, col tempo, autonomia a chi è aiutato e che siano
seguiti da un referente in loco;
b. studio e realizzazione di progetti di sviluppo mirati al sostegno
del bambino nel suo contesto familiare e sociale, seguendo un'ottica
di partenariato a livello locale;
c. favorire momenti di confronto e di scambio di esperienze fra i gruppi
e le organizzazioni aderenti;
d. effettuare studi, ricerche e indagini sulle realtà più
povere e svantaggiate del mondo e sulle Missioni che operano su quei
territori;
e. realizzare e promuovere iniziative sia a livello locale che nazionale
ed internazionale per la realizzazione di progetti in un'ottica di collaborazione
fra i gruppi e le organizzazione aderenti;
f. attuazione di collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali,
sia pubblici che privati;
g. sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà,
dell'educazione allo sviluppo e della cooperazione decentrata;
h. formazione e invio di volontari nell'ambito di programmi di cooperazione,
intesa come scambio di valori e di esperienze, favorendo poi il loro
reinserimento all'atto del rientro.
Art. 3
(Durata)1. La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Art. 4
(Organi)1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea nazionale dei soci;
b) il Comitato nazionale;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
(Assemblea nazionale dei soci) 1. E' formata da un massimo tre rappresentanti
di ogni gruppo ed organizzazione aderente. Ogni partecipante all'Assemblea
può essere portatore di una delega. Possono partecipare all'Assemblea
anche i soci benemeriti e onorari, ma senza diritto di voto. 2. Può
essere convocata in via ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, con lettera
raccomandata inviata trenta giorni prima della data stabilita per la
seduta o tramite posta elettronica, almeno una volta all'anno per l'approvazione
dei bilanci consuntivo e preventivo, oppure su richiesta di almeno 1/3
dei suoi componenti aventi diritto al voto.
L'assemblea straordinaria segue lo stesso procedimento di quella ordinaria
e può essere richiesta da:
- il Comitato nazionale
- il Presidente
- almeno 1/5 dei soci. 3. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione
o, in sua assenza, da un vice Presidente. 4. E' validamente costituita
quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri,
in prima convocazione e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero.
5. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti e ciascun socio ha
diritto ad un voto. 6. Per le delibere concernenti le modifiche statutarie
sarà necessario il voto favorevole di più dei due terzi
degli associati.7. L'Assemblea si riunirà almeno una volta all'anno
e delibererà in merito:
a) all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
b) alla nomina del Comitato nazionale
c) alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
d) all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali
Regolamenti
e) alla decisione dei ricorsi di cui al precedente articolo
f) all'ammontare delle quote associative
g) ad ogni altro argomento che il Comitato nazionale intendesse sottoporre.
Art. 6
(Comitato nazionale)1. E' composto da sette membri eletti dall'Assemblea,
che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea può
decidere se ampliarne il numero. 2. E' presieduto dal Presidente. 3.
E' convocato dal Presidente, almeno tre volte all'anno, e ogni volta
che lo richiedono almeno un terzo dei membri del Comitato stesso. 4.
Elegge fra i propri membri il Presidente, il vice Presidente e ogni
altra carica funzionale e di rappresentanza.
Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri,
il Comitato nazionale coopterà altri membri in sostituzione dei
membri mancanti. 5. Delibera validamente con la presenza di almeno la
metà più uno dei suoi membri e le decisione sono prese
a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Elabora le linee da sottoporre all'Assemblea nazionale della quale
attua gli indirizzi e le decisioni coordinandone la realizzazione. 7.
Delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e la erogazione
delle spese ordinarie e straordinarie. 8. Approva ogni anno, entro il
mese di ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo,
ed, entro il mese di marzo, quello consuntivo dell'esercizio finanziario
precedente. Entrambi devono coincidere con l'anno solare. 9. Fissa con
apposito regolamento le norme del proprio funzionamento e della propria
organizzazione, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.10.
Decide in via definitiva sui reclami avverso le soluzioni adottate dai
gruppi e dalle organizzazioni aderenti.11. Ratifica, nella prima seduta
successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi
di necessità e urgenza, dal Presidente dell'Associazione.
Art. 7
(Presidente)1. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte
ai terzi e in giudizio.2. Garantisce l'esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea nazionale e del Comitato nazionale. 3. In caso di necessità
e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale
sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.4. In caso di
impedimento è sostituito dal vice Presidente.
Art. 8
(Collegio dei revisori dei conti) 1. Il Collegio dei revisori dei conti
è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti che durano
in carica 3 anni e possono essere riconfermati. 2. Il Collegio esercita
i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice
civile.
Deve controllare la correttezza della gestione e predisporre una relazione
di accompagnamento al Bilancio Consuntivo.
Art. 9
(Patrimonio e fonti di finanziamento) 1. Il patrimonio è formato:
a) dal patrimonio iniziale di Euro 20,00 costituito dai versamenti effettuati
dai soci fondatori;
b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati
che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e a
funzionamento dell'Associazione;
c) dai contributi di Enti Pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
f) da rimborsi da convenzione;
g) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
h) da proventi diversi.2. I fondi liquidi sono depositati presso l'istituto
di credito stabilito dal Comitato nazionale.3. La distribuzione, anche
in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione è vietata,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto
o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.4. Gli
utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.Art. 10
(Soci) 1. Sono soci dell'Associazione:
a) i soci fondatori
b) i soci benemeriti
c) i soci onorari
d) i soci ordinari a) I soci fondatori sono coloro che hanno costituito
l'Associazione e hanno versato il patrimonio iniziale. b) I soci benemeriti
sono coloro che effettuano versamenti al Fondo patrimoniale dell'Associazione
ritenuti di particolare rilevanza dal Comitato nazionale. c) La qualifica
di socio onorario può essere conferita a quelle persone eminenti
cui il Comitato nazionale dell'Associazione decide di attribuire tale
riconoscimento. d) soci ordinari sono tutti coloro,persone fisiche,
giuridiche e/o Enti che, previo domanda motivata, vengono ammessi dal
Comitato nazionale.
Hanno l'obbligo di :
a) rispettare lo Statuto e le delibere del Comitato nazionale;
b) versare la quota sociale una volta all'anno;
c) sottoscrivere la lettera di adesione alla carta dei principi dell'Associazione
d) consegnare (se persone giuridiche e/o Enti) copia dei loro atti costitutivi
e statuti presso la sede dell'Associazione SOLIDARMONDO;2. All'Atto
dell'ammissione gli associati verseranno la quota associativa. 3. Gli
associati che non avranno presentato le proprie dimissioni entro il
31 ottonbre di ciascun anno, saranno considerati associati anche per
l'anno successivo e obbligati al versamento della quota associativa
annuale. 4. Il contributo associativo è intrasmettibile ad eccezione
dei trasferimenti o causa di morte e non è rivalutabile. 5. Tra
gli associati vige una uniforme disciplina del rapporto associativo
e delle modalità associative. 6. E' espressamente esclusa la
temporaneità della partecipazione dell'associazione. 7. I soci
onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo e non hanno
voto deliberativo nelle Assemblee.Art. 11
(Perdita qualità di socio)1. La qualità di socio si perde
per dimissioni, decesso o esclusione. 2. L'esclusione è deliberata
dal Comitato nazionale per lo svolgimento di attività incompatibili
con quella dell'Associazione, o per inottemperanza alle disposizioni
statutarie regolamentari ovvero alle delibere dell'Associazione stessa.
3. Il provvedimento di esclusione va comunicato al socio dichiarato
decaduto, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione; l'interessato
può proporre ricorso all'Assemblea mediante Raccomandata R.R.
inviata al Presidente dell'Associazione.
Art. 12
(Scioglimento dell'Associazione) 1. L'Associazione si estingue, secondo
le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli
scopi;
b) per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c.. 2. Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.
Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori
per la devoluzione del patrimonio.
I beni residuati dopo la liquidazione vengono devoluti secondo la delibera
dell'Assemblea che ha deciso lo scioglimento e comunque l'eventuale
patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 13
(Norme vigenti) 1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono
le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché
le altre norme di legge sul volontariato e sulle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
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